Vivere in Italia è un requisito inderogabile per la pensione di invalidità

(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 21901/18; depositata il 7 settembre).

Ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 1408/1971, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1247/1992, “le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione”.

Di conseguenza in Italia non è dovuta la pensione di invalidità civile al cittadino residente all’estero, come di recente riaffermato da questa Corte (sentenza 7914/2017).

Novembre 2018

Fonte: D. e G.

Nota a cura avv. E. Oropallo