(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 21901/18; depositata il 7 settembre).
Ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 1408/1971, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1247/1992, “le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione”.
Di conseguenza in Italia non è dovuta la pensione di invalidità civile al cittadino residente all’estero, come di recente riaffermato da questa Corte (sentenza 7914/2017).
Novembre 2018
Fonte: D. e G.
Nota a cura avv. E. Oropallo