In questa sentenza appena depositata della Seconda Sezione Penale si afferma il principio di indubbia esattezza secondo il quale costituisce il reato di truffa il comportamento del legale che richieda (ed ottenga) un compenso dal cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (in questo caso nell’ambito di un giudizio civile).
Va detto per completezza che il collega nel corso del giudizio di appello ha rinunciato alla prescrizione.
Filippo Poggi