Stato di gravidanza legittimo impedimento del difensore – art. 420-Ter, comma 5-Bis CPP

In questa recentissima sentenza della Prima Sezione Penale è stata confermata una ordinanza resa dal Tribunale di Forlì nel corso di un incidente di esecuzione.

Nel caso il difensore in stato di gravidanza a rischio aveva tempestivamente dedotto e documentato l’impedimento a comparire senza ritenere di nominare un sostituto e il giudice aveva disatteso l’istanza e deciso la causa.

La Cassazione ha rigettato il ricorso sostenendo che il giudice del merito aveva fatto una corretta applicazione della norma di cui all’art. 420-Ter c.p.p. come interpretata dalla Sezioni Unite nel 2016 secondo le quali il difensore che adduca un impedimento per ragioni di salute non è onerato della nomina di un sostituto solo se la ragione di salute è improvvisa e imprevedibile, poi la sentenza seguita affermando che il difensore aveva ricevuto la nomina quando era già in stato di gravidanza, che c’era stato tutto il tempo di nominare un sostituto e concludeva affermando che si trattava di una questione di poco impegno.

La decisione non sembra condivisibile, almeno a mio giudizio: innanzitutto nella motivazione della sentenza della Corte Suprema non viene mai menzionato il comma 5-bis dell’art. 420-Ter introdotto con Legge n. 205/2017 in vigore dal 1/1/2018 quindi certamente vigente all’epoca dei fatti di causa (ordinanza del Tribunale di Forlì 16/1/2020) e che invece neppure poteva essere considerato nella pronuncia delle Sezioni Unite 2016 richiamata in motivazione.

La nuova norma dispone che il difensore che abbia tempestivamente comunicato lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data del presunto parto e nei tre mesi successivi ad esso.

Ne consegue che non appena il difensore sia in possesso della certificazione con la data presunta del parto debba con sollecitudine invocare l’impedimento nei procedimenti in cui è difensore con udienza fissate nei due mesi antecedenti. Dopo il parto comunicherà che questo è avvenuto in tutti i procedimenti in cui è difensore per i tre mesi successivi.

Sembra quindi che la norma assicuri una tutela piena alla donna difensore nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi stabilendo una sorta di presunzione di legittimità dell’impedimento senza alcun onere di nominare un sostituto.

Nel caso che ci occupa sembra che l’udienza sia stata celebrata antecedentemente ai due mesi dal presunto parto ex art. 420-ter, comma 5-bis c.p.p. tuttavia ci sono affermazioni discutibili come il fatto che la nomina fiduciaria era stata acquisita a gravidanza in corso (quasi che la professionista legale dovesse soffrire qualche limitazione nell’accettare il mandato nei mesi di gravidanza) e che la notifica dell’udienza era stata effettuata con considerevole anticipo. In ogni caso a parere di chi scrive a fronte di una certificazione medica ancorché risalente che attestava la minaccia di aborto, era onere del giudice disporre un accertamento sulla attualità del rischio. E l’imposizione di un obbligo di nominare un sostituto del difensore non può certo ritenersi assoluto quindi deve essere valutata la motivazione resa da chi invoca l’impedimento, questione che non è affrontata nella sentenza de qua-

La questione appare trattata e risolta dalla Cassazione con una certa intollerabile superficialità.

Tra l’altro l’apposita previsione di una interpolazione dell’art. 420.Ter dovrebbe indurre il giudice ad un interpretazione sistematica che indica un espresso favor del Legislatore per la concessione del rinvio alla donna difensore dell’indagato/imputato che sia in stato di gravidanza.

Un vero fuor d’opera appare la poi considerazione finale con cui si chiude la motivazione, che non spetta al giudice sindacare, circa la “attività defensionale oggettivamente priva di difficoltà”.

Filippo Poggi