Sospensione dell’esecuzione della pena e limite della pena espianda

In questa sentenza della Prima Sezione Penale (che deve avere avuto un percorso un pò travagliato perché viene segnalata dal Massimario solo ora, pur essendo stata emessa il 31.05.2016 e depositata il 5.12.2016) viene affermato il principio di diritto secondo il quale quando il condannato debba espiare una pena anche residua non superiore a 4 anni di pena detentiva, anche come residuo di maggior pena, e possa richiedere l’affidamento in prova ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis dell’Ordinamento Penitenziario, il PM debba emettere e sospendere l’ordina di esecuzione pur in mancanza di un formale adeguamento della norma di cui all’art. 656, comma 5 c.p.p. (che prevede la sospensione della pena quando la stessa non superi i 3 anni).

Nella motivazione estremamente stringata, si legge che siccome l’art. 656 richiama l’art. 47 nella sua interezza, una interpretazione “sistematica ed evolutiva” deve fare ritenere che il limite è stato appunto elevato a 4 anni per effetti dell’interpolazione del comma 3-bis ad opera del DL n. 143/2013.

In effetti l’art. 47, comma 3-bis Ord. Pen. condiziona l’affidamento in prova nel limite di 4 anni quando in condannato abbia serbato nell’anno antecedente “alla presentazione della richiesta” una condotta tale da far presumere che lo stesso non commetta altri reati.

Non sembra che tale valutazione, altamente discrezionale, possa essere rimessa al PM che quindi dovrà sospendere l’ordine di esecuzione per ogni pena non superiore a 4 anni (nel caso de quo la Cassazione ha annullato l’ordine di esecuzione e ordinato l’immediata liberazione del condannato).

Tale interpretazione è stata accolta anche dal Tribunale di Milano XI sezione penale 21.03.2017 – Est. Gurgo.

Va tenuto presente che anche la detenzione sofferta per errore nella emissione dell’ordine di esecuzione può essere titolo per la riparazione per ingiusta detenzione a seguito della interpolazione dell’art. 314 c.p.p. per effetto della pronuncia della Corte cost. n. 310/1996.

Non si può però nemmeno tacere una qualche preoccupazione per la sospensione, spesso per tempi lunghissimi dei Tribunale di Sorveglianza, della esecuzione di pena inflitte per reati sicuramente gravi.

Filippo Poggi

Allegati

File Dimensione del file
pdf Sentenza 189 KB