Sospensione dei termini processuali per il deposito della motivazione della sentenza? Remissione alle sezioni unite.

In allegato l’ordinanza con cui la Suprema Corte – Sezione Quarta Penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali anche per il deposito delle motivazioni delle sentenze.

La questione (della non applicabilità) è sostanzialmente pacifica dopo la pronuncia delle Sezioni Unite 19.06.1996 tuttavia la Sezione remittente ritiene che la questione debba essere rimeditata alla luce del mutato quadro normativo.

In particolare la Legge n. 67/2014 ha ridotto a 30 giorni le ferie dei magistrati nonché ridotto di 15 giorni il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, attualmente previsto dal 1 al 31 agosto compreso.

La Sezione remittente osserva che nel mutato quadro normativo (oltre a riferimenti nel diritto EuroUnitario), non viene consentito ai giudici di godere del prescritto periodo di riposo (mentre la sospensione feriale si applica ai magistrati del pubblico ministero) mentre anche le ferie degli avvocati sono state notevolmente compresse sia dalla riduzione del termine di sospensione, sia dalla nuova disciplina del processo in assenza che non prevede più la notifica dell’estratto della sentenza all’imputato assente, con conseguente ovvia riduzione dei termini per l’impugnazione.

Insomma argomenti non del tutto peregrini che probabilmente meritano l’esame delle Sezioni Unite e che per una volta dovrebbero mettere d’accordo giudici e avvocati.

Filippo Poggi

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pdf Cass. pen. 13843/2017 357 KB