Sequestro documenti informatici – esecuzione cd copia integrale – selezione – restituzione copia integrale

Una sentenza di straordinario interesse in tema di sequestro probatorio in tema di documenti informatici.

La sentenza ribadisce e afferma che:

  1. Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita anche in caso di sequestro del corpo di reato;
  2. La motivazione deve essere più esaustiva in caso di sequestro di cose pertinenti al reato concetto “di per sé scarsamente delimitativo”;
  3. La verifica della funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve essere maggiormente rigorosa quando il bene appartenga ad un terzo estraneo al reato (come nel caso de quo);
  4. La motivazione sola consente di tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti;
  5. Il sequestro può essere esteso e anche totalizzante” (pag. 9) tuttavia specie nei confronti dell’estraneo al reato il tempo per la selezione da quello che è rilevante e quello che non lo è deve essere ragionevolmente breve;
  6. Mai il sequestro probatorio può assumere una valenza esplorativa al fine non dichiarato di ricercare altre notizie di reato;
  7. In caso di documenti informatici vengono sequestrati i supporti (tablet, cellulare, pc, pen drive etc.) su cui detti documenti sono incorporati;
  8. Immediatamente deve essere formata la copia clone dell’hard disk conforme all’originale e resa non modificabile;
  9. Non è assolutamente sufficiente la restituzione dei supporti fisici agli aventi diritto;
  10. Previa selezione devono essere individuati i documenti informatici rilevanti a fini di prova del reato per cui si procede;
  11. La copia integrale della memoria informatica di un apparato è una copia “mezzo” non una copia “fine” (pag. 11).
  12. La copia integrale non può trattenere la copia integrale se non per il tempo strettamente necessario per la selezione del materiale rilevante;
  13. La copia integrale deve poi essere restituita all’avente diritto;
  14. Non è consentita una funzione esplorativa (pag. 12) finalizzata all’acquisizione , diretta o indiretta, di altre notizie di reato.

In considerazione della violazione di plurime disposizione di legge la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il decreto di perquisizione e l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, disponendo la restituzione di quanto in sequestro, senza trattenimento di copia dei dati.

Filippo Poggi