Sentenza di patteggiamento e ricorso per Cassazione

Invio in allegato questa ordinanza della VII Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile il ricorso del PG avverso una sentenza di patteggiamento.

Il PG si doleva della erronea qualificazione del fatto per il riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità a fronte di una imputazione per come risultava testualmente formulata, di violenza sessuale da parte del marito in danno della moglie consistita in una penetrazione completa mentre la stessa si divincolava e piangeva.

In ragione della predetta attenuante il patteggiamento veniva ritenuto ammissibile e congruo l’aumento in continuazione per quel reato pari a 1 mese di reclusione.

Tale ordinanza fa parte di un orientamento che se confermato rende sostanzialmente non ricorribile la sentenza di patteggiamento in violazione dell’art. 111, comma 8 Cost.

In questo senso dovrebbero essere promosse eccezioni di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. nel testo interpolato dalla cd Riforma Orlando.

In effetti sembra essere proprio avvenuto quella che la Suprema Corte afferma debba essere evitato: il patteggiamento non sulla pena ma sullo stesso reato.

Il vizio era ictu oculi manifesto proprio in relazione alla imputazione contestata.

Dalla motivazione abbastanza completa per una ordinanza di inammissibilità (addirittura senza fissazione di udienza) sembra che la Corte Suprema abbia scrutinato la questione con una certa attenzione, ma forse esigenze di efficienza sempre più sentite dalla magistratura hanno fatto premio su tutto, anche su una palese ingiustizia sostanziale che il ricorso mirava a rimuovere stando nel perimetro sia pure angusto, del ricorso per cassazione.

Di questo passo si potrà ricorrere contro la sentenza di patteggiamento per ottenere la restituzione del cellulare dello spacciatore e per censurare una sanzione amministrativa accessoria.

Filippo Poggi

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pdf Cass. Sez. VII ord. 26052023 28716 2 MB