Riforma Cartabia: il punto di vista della Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione

Segnalo ad una primissima veloce lettura: iscrizione nel registro notizie di reato, sufficienza di nome e cognome per iscrivere a mod. 21 (individuazione e generalizzazione pag. 11). In caso di iscrizione a modello 45 è confermato il potere di cestinazione del pm senza passare dal vaglio del Gip a meno che la persona offesa non abbia sollecitato che l’esposto venga definito del Gip (pag. 14) il quale comunque non potrebbe esonerarsi dal controlla sull’inazione (pag. 14). Il controllo del Gip sulla omessa iscrizione che può avvenire ogniqualvolta deve compiere un atto del procedimento (pag. 15) restando comunque esclusa la possibilità di ordinare l’iscrizione per fatti diversi (pag. 16).  La modifica normativa è rilevantissima sul rapporto giudice/pm come configurato prima della Cartabia, in quanto è stato attribuito al giudice un potere che finora era considerato abnorme in quanto emesso in violazione della separazione funzionale (pag. 17). Controllo e autocontrollo sulla tempestività della iscrizione (lo stesso pm può e deve se del caso autonomamente retrodatare l’iscrizione). Il rischio del ritardo ingiustificabile è massimo in tema di intercettazioni, atteso l’onere di continua vigilanza sulle stesse da parte del pm che non può attendere la relazione conclusiva (pag. 21).

Filippo Poggi

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