Ricorso per cassazione inammissibile ed eventuale imputabilità delle spese e della sanzione pecuniaria al difensore

In questa ordinanza si è valutato di rimettere alle Sezioni Unite la questione di diritto circa la legittimazione ad impugnare del sostituto (cassazionista) del difensore (non cassazionista) e nel caso di inammissibilità se sia possibile condannare personalmente alle spese del giudizio e alla sanzione pecuniaria lo stesso difensore.

La questione era un pò intricata perché il difensore dell’imputato non cassazionista aveva nominato un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. al solo fine di proporre ricorso per cassazione nell’interesse dell’indagato cui il Tribunale Distrettuale, su ricorso del pm ex art. 310 c.p.p. aveva applicato la misura della custodia in carcere.

La questione è opinabile e merita certamente approfondimento, ma quello che non deve sfuggire è che una decisione nel senso di condannare alle spese direttamente il difensore, sarebbe l’arma finale per realizzare la tanta auspicata e concretamente praticata riduzione della presentazione dei ricorsi e della presenza stessa degli avvocati in udienza (v. sez. un. sulla decisione in materia di misure cautelari reali in camera di consiglio non partecipata).

Nella motivazione si legge addirittura che possa dubitarsi dell’interesse a ricorrere per l’indagato e quindi per il difensore che avrebbe a sproposito attuato l’impugnazione, sol perché l’indagato straniero era stato espulso e si era reso irreperibile, trascurando il semplice fatto che quantomeno la presentazione del ricorso bloccava ai sensi dell’art. 310, comma 3 c.p.p. l’immediata esecuzione della misura (qualche volta di prende anche un latitante) nei confronti dell’indagato.

Ne vedremo delle belle. Ma i ricorsi li facciamo lo stesso.

Filippo Poggi

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