Ricorso per cassazione dell’imputato e necessità della difesa tecnica

In allegato la motivazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite depositata il 23.02.2018 che ha chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, come la possibilità per l’imputato di proporre ricorso per cassazione (ivi compresi motivi aggiunti e memorie) sia stata eliminata dall’ordinamento dalla Legge n. 103/2017 con riferimento a qualsiasi tipo di ricorso, anche a quelli avverso provvedimenti in materia de libertate ex art. 311 c.p.p. (possibilità invece sostenuta dalla Sezione remittente).

Ne consegue che il ricorso può essere proposto solo avvalendosi di un avvocato iscritto all’apposito albo dei patrocinatori avanti alle Magistrature Superiori.

Resta naturalmente intatta la possibilità per l’imputato di presentare e sottoscrivere personalmente ogni altro tipo di impugnazione tra cui in primis l’atto di appello.

La soluzione è appunto condivisibile dato l’estremo tecnicismo (e formalismo) che caratterizza il ricorso per cassazione (esasperato da pronunce della Suprema Corte auto-difensive, volte a limitare anche con interpretazioni forzate della norme “l’assalto” alla Cassazione).

Tuttavia la necessaria qualificazione degli avvocati iscritti all’albo speciale non appare affatto scontata, in considerazione del fatto che nella quasi totalità dei casi (che riguarda anche chi scrive) si è diventati cassazionisti per mera anzianità, per decorso cioè del termine di 12 anni dall’iscrizione all’albo degli avvocati, dimostrando di avere semplicemente esercitato con continuità la professione (senza alcun distinguo tra settore civile, penale e amministrativo).

In questo contesto colpisce molto, non certo favorevolmente, che la nostra Legge Professionale che aveva previsto una disciplina transitoria per l’iscrizione all’albo speciale per gli avvocati esercenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento Professionale.

L’art. 22 della Legge n. 247/2012 prevedeva che potessero iscriversi all’albo speciale gli avvocati maturassero il requisito entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 2 Febbraio 2016, sennonché in ogni occasione utile qualche lobby ha costantemente approfittato per prolungare questo termine attualmente fino a 6 anni quindi entro il 2 Febbraio 2019 (tre interventi normativi di cui l’ultimo contenuto nella Legge di Stabilità approvata lo scorso dicembre), vanificando di fatto l’esame per diventare cassazionista (mi rendo conto che sia poco elegante trattare l’argomento da parte di un cassazionista “per anzianità” ma tant’è).

E’ anche vero che da un esame che non ha alcuna pretesa di scientificità e tanto meno completezza, ma solo dalla lettura di un po’ di sentenze (i ricorsi della parte pubblica sono di numero incomparabilmente inferiore), anche i Pubblici Ministeri sembrano avere qualche difficoltà col ricorso per cassazione che non di rado viene giudicato inammissibile, a volte su sollecitazione della stessa Procura Generale presso la Corte di cassazione.

Filippo Poggi

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