Ricorso oggettivamente cumulativo e prescrizione del reato intervenuta dopo il grado di appello

In questa importante pronuncia delle Sezione Unite Penali si trova un ulteriore tassello del programma con cui a partire almeno dal 2000 (v. Cass. sez. un. 22.11.2000 che è stata criticata da alcuni come una invasione di campo nel terreno del legislatore) la Suprema Corte con una giurisprudenza assai innovativa ha inteso contrastare la prescrizione del reato (o comunque le cause di non punibilità) intervenuta dopo l’appello e prima della trattazione del ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso non consente di ritenere instaurato un valido rapporto processuale di talché la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio non può essere dichiarata ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

Tale approdo giurisprudenziale, unito alla norma che in cassazione prevede la possibilità di dichiarare inammissibile il ricorso manifestamente infondato (e la differenza tra infondatezza e manifesta infondatezza è talmente sottile che consente di farne una applicazione molto selettiva per dichiarare inammissibili anche ricorsi in cui si spendono pagine di motivazione e che proprio “manifestamente” infondati non sembrerebbero).

Per questo più che per altro le sentenze di prescrizione in Cassazione sono molto rare.

Come si diceva con questa sentenza che sembra condivisibile (se si ammette il principio sotteso), la Suprema Corte ha stabilito che nel ricorso oggettivamente cumulativo proposto dallo stesso imputato, ai fini della possibilità di dichiarare la prescrizione è necessario che detto ricorso sia ammissibile per tutti i capi della sentenza impugnata (ossia per ogni reato singolarmente considerato), non potendosi dichiarare la prescrizione per i reati nei confronti dei quali il ricorso non superi il vaglio di ammissibilità.

La sentenza delle Sezioni Unite riguardava due fatti di falsa testimonianza uniti sotto il vincolo della continuazione, ma la pronuncia è già contrastata dalla sentenza della Terza Sezione che opera appunto un distinguo nel caso di reato continuato, nel cui caso, trattandosi anche se fittiziamente di un reato unico, il ricorso ammissibile nei confronti di uno reati consente di dichiarare la prescrizione per tutti.

Non è mai stato chiaro, almeno per chi scrive, perché a fronte di una così nitida affermazione di principio sulla valida instaurazione del rapporto processuale, sia comunque pacifico che anche nel caso di ricorso inammissibile se interviene la remissione con accettazione della querela, sia possibile dichiarare l’estinzione del reato.

La sentenza della Terza Sezione poi ribadisce chiari principi di diritto ai fini del vaglio di ammissibilità del giudizio abbreviato condizionato, in una delicata vicenda di violenza sessuale nei confronti di minori.

Filippo Poggi