Richiesta di revoca/sostituzione della misura e informazione alla persona offesa

In allegato un importante sentenza (che non mi pare sia stata oggetto di particolare diffusione) che è stata segnalata con molto favore da uno dei Relatori al Convegno, il Consigliere Marco Alma, sulla giurisprudenza di legittimità 2017, tenutosi lunedì scorso a Bologna.

In buon sostanza la sentenza (nello stesso senso anche la n. 36160/2017 dello stesso Relatore ma con diverso Collegio) conclude per una interpretazione della norma dell’art. 299 c.p.p. che prima facie sembra disporre a pena di inammissibilità dell’istanza, un obbligo di previa informazione alla persona offesa dai reati (tutti) commessi con violenza alla persona, tramite notifica della richiesta di revoca alla persona offesa ovvero presso il suo difensore ove nominato.

Un onere che sacrifica e non poco i diritti dell’indagato di vedere trattata in tempi brevi le questioni de libertate, quindi la necessità di compiere una approfondita esegesi della norma che deriva dal dovere di adeguamento dell’ordinamento interno alla Direttiva comunitaria 2012/29/UE che aveva finalità e oggetto assai più limitati.

Di qui la conclusione del giudice di legittimità che perviene ad annulla la decisione del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile una istanza di revoca di misura cautelare personale, in quanto il giudice del merito deve compiere una interpretazione della norma conforme al diritto eurounitario che escluda oneri generalizzati di notifica alle persone offese da reati anche con violenza alla persona quando questi non possano dirsi che detti reati comportino seri rischi di pericolo di intimidazioni, ritorsioni, o vittimizzazione secondaria reiterata della persona offesa (v. pagg. 8-9 della motivazione).

Qualora il giudice del merito ritenga e motivi sulla insussistenza di tali rischi, l’istanza dovrà essere considerata pienamente ammissibile e valutata nel merito.

Idem in caso di impossibilità ovvero anche di errore scusabile nella individuazione della persona offesa, ove non perfettamente generalizzata ed i dati non risultino chiari ed evidenti dal fascicolo processuale.

Filippo Poggi

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