Ribaltamento della assoluzione in appello e rinnovazione delle testimonianze

In allegato l’ordinanza del 20/1/2016 che rimette alla Sezioni Unite la questione secondo la quale sia o meno rilevabile di ufficio in Cassazione ai sensi dell’art. 609 c.p.p. il caso di condanna pronunciata in grado di appello dopo una sentenza di assoluzione di primo grado, senza procedere alla rinnovazione delle prova testimoniale decisiva.

La questione è di grande interesse forse non tanto per la rilevanza statistica della eventualità prospettata dalla Corte, quanto per ridefinire nell’ordinamento interno lo statuto della prova dichiarativa formata fuori dal contrattadditorio o avanti a giudice diverso a quello che deve decidere nel merito (alla luce della giurisprudenza della Corte Edu).

In un convegno dello scorso fine settimana una dottrina autorevole ha ripreso spunto da questa ordinanza per ribadire che (forse) l’unica soluzione accettabile con lo standard probatorio di cui all’art. 533 c.p.p. è che in caso di diversa valutazione del giudice di appello rispetto a quello di primo grado che pronunciato sentenza di assoluzione, la sentenza venga annullata (giudizio rescindente) e il processo rimesso al giudice di primo grado.

La causa sarà trattata all’udienza del 28/04/2016 Relatore Conti.

Filippo Poggi

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