Revoca o sostituzioni delle misure cautelari e facoltà di intervento/impugnazione della persona offesa

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza depositata oggi (Presidente Bricchetti Estensore Aprile) hanno stabilito, aderendo all’orientamento in giurisprudenza minoritario, che in caso di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata per reati commessi con violenza alla persona, fermo restando che la richiesta è inammissibile ove non previamente notificata alla persona offesa ovvero al suo difensore nominato, una volta che tale notifica sia stata effettuata regolarmente, non è nulla l’ordinanza del Giudice che provveda senza attendere i due giorni concessi alla persona offesa per fare pervenire memorie e di conseguenza è inammissibile il ricorso per cassazione della persona offesa per dedurre questa violazione in mancanza di una norma che preveda tale impugnazione, la violazione è sfornita di sanzioni processuali e si colloca nell’ambito delle irregolarità sanzionate solo (si fa per dire) ex art. 124 c.p.p.

Nel condividere personalmente le conclusioni della Suprema Corte, in quanto di sarebbero attribuite alla persona offese diritti e facoltà in tema cautelare che nel nostro ordinamento non possono che spettare che al Pubblico Ministero (infatti la sentenza osserva che in caso di mancato rispetto della norma la persona offesa può sollecitare l’impugnazione del PM che in ogni caso deve rispondere con decreto motivato) mi pare che per il Giudice sarebbe assai rischioso (da un punto di vista quantomeno disciplinare) in un materia tanto delicata non attendere scrupolosamente al termine concesso alla persona offesa il cui contributo conoscitivo appare imprescindibile, specie ove una misura frettolosamente attenuata potesse condurre a violenze commesse dall’indagato in danno della persona offesa il cui diritto di intervento fosse stato pretermesso.

Filippo Poggi