In allegato la sentenza della Sezioni Unite dep. 15/09/2015 che ha interpretato il limiti entro i quali il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione pur in presenza di cause ostative.
La pronuncia presa in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale e condividendo l’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità, afferma che il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca della condizionale indebitamente concessa ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis c.p.p., solo ova abbia accertato, anche acquisendo copia del fascicolo della cognizione, che al giudice che ha concesso il beneficio non constassero i precedenti ostativi dalla consultazione del certificato del casellario giudiziale.
Ove invece detti precedenti risultassero invece al giudice della cognizione, non è dato procedere alla revoca in executivis in quanto l’unico strumento sarebbe stato quello della tempestiva impugnazione della sentenza da parte del PM.
Mi pare anche se si possa affermare, seguendo il ragionamento della Corte, che il giudice di appello non può procedere di ufficio alla revoca della condizionale indebitamente concessa in mancanza di impugnazione della parte pubblica, non tanto per il divieto di reformatio in pejus ma per l’essersi formata una preclusione processuale sul punto della sentenza.
Filippo Poggi