La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte ha annullato con rinvio per la seconda volta (primo annullamento con sentenza Prima Sezione Penale n. 14231 – 2021 allegata) l’ordinanza del Tribunale di Forlì in funzione di Giudice dell’Esecuzione in quanto in caso di richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (in applicazione della normativa antecedente alla novella del 2014) si deve accertare, anche di ufficio, se l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo (come statuito dalla SU nel 2019) non essendo assolutamente sufficiente accertare che la notificazione sono state formalmente regolari presso un difensore di ufficio presso il quale l’imputato aveva eletto il domicilio.
Filippo Poggi
2.3. Deve allora essere ribadito, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio, il principio di diritto secondo cui “in tema di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla I. 28 aprile 2014, n. 67), è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell’atto, assegni al comportamento dell’imputato, che abbia omesso di indicare in sede di identificazione il domicilio utile alle notificazioni, il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze” (Sez. 1, n. 27919 del 30/09/2020, Lurash, Rv. 279641; Sez. 1, n. 38817 del 10/07/2015, Giovanelli, Rv. 264538; v., anche Sez. 3, n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151, per la quale “è a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare”).