Reati ostativi e sospensione dell’ordine di esecuzione

In questa interessante ordinanza del GIP di Firenze in funzione di giudice dell’esecuzione penale in data 08.06.2017 è stato ritenuto che anche per i reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis Ord. Pen. debba essere sospesa l’esecuzione se nel giudizio di cognizione le attenuanti siano state ritenute prevalenti rispetto alla aggravanti che fondano la pretesa ostatività (nel caso di specie il condannato era stato condannato per spaccio di stupefacenti aggravato ex art. 80 del dPR n. 309/1990 dalla ingente quantità).

Una pronuncia che si pone nello stesso filone interpretativo di altra ordinanza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto che dovessero essere sospesi tutti gli ordini di esecuzione con pena contenuta entro i 4 anni di pena detentiva, leggendo in combinato disposto la norma di cui all’art. 656 c.p.p. e quella di cui all’art. 47, comma 3-bis della Legge n. 354/1975 in considerazione anche della volontà del Legislatore di impedire la carcerazione per soggetti che astrattamente possono senz’altro aspirare alla concessione di misure alternative alla detenzione.

Filippo Poggi

Allegati

File Dimensione del file
pdf Ordinanza tribunale Firenze 292 KB