Prelievo coattivo di liquidi biologici in caso di omicidio o lesioni stradali

In allegato la Circolare emessa dal Dott. Giuseppe Amato quando era Procuratore a Trento (v. pagg. 5-8) e che pare avere confermato nella sua nuova qualità di Procuratore Distrettuale di Bologna.

Nella Circolare inviata anche alle Forze di Polizia oltre che ai Sostituti, viene rammentato che la normativa vigente pur interpolata dall’art. 359-bis c.p.p., non pare consentire il prelievo coattivo di sangue in quanto la norma di riferimento ex art. 224-bis c.p.p. prevede solo il prelievo di capelli, peli e mucosa del cavo orale, norme che in quanto incidono sulla libertà personale sono soggette ex art. 13 Cost. alla doppia riserva di legge e giurisdizionale.

La questione è affrontata anche nella Relazione del Massimario della Cassazione pubblicato nel 2017 e pare fondata su ragioni non certo peregrine anche nella relazione del Dott. Alberto Ziroldi Presidente Aggiunto dell’Ufficio GIP di Bologna in recente convegno bolognese.

Insomma vale la pena di approfondire la questione anche perché se fondata la tesi renderebbe gli esiti del prelievo radicalmente inutilizzabili ex art. 191 c.p.p., oltre al fatto che il soggetto indagato avrebbe tutto il diritto ad opporsi al prelievo coattivo (senza la possibilità di configurare nei suoi confronti il reato di resistenza a pubblico ufficiale), salva la configurazione della sola contravvenzione di rifiuto al prelievo di sangue o altri liquidi biologici.

Filippo Poggi