Particolare tenuità del fatto e giudizio di cassazione

In allegato la sentenza appena depositata della Seconda Sezione Penale che mi è stata segnalata dalla cara amica e collega Sandra Vannucci.

Nella motivazione si rileva che la causa di non punibilità del fatto ex art. 131-bis del codice penale potrebbe essere rilevato anche di ufficio nel giudizio di cassazione ex art. 609, comma 2 c.p.p. quando non sarebbe stato possibile dedurlo avanti alla Corte di Appello (ma potendo è molto meglio presentare dei motivi aggiunti nei termini) facendo applicazione dell’art. 129 c.p.p. (ma è controversa l’applicabilità della norma in quanto testualmente l’art. 129 non fa riferimento alle cause di non punibilità).

Infine occorre notare lo scrupolo della Cassazione nel computare il periodo di sospensione del processo ai fini di “sterilizzare” la prescrizione anche con riferimento ad un passaggio che merita di essere segnalato: è stato computato anche un periodo di sospensione di due mesi in un caso in cui il difensore aveva chiesto il differimento del processo per legittimo impedimento professionale, istanza non accolta tanto che si era proceduto all’istruttoria ma il giudice aveva dichiarato la sospensione della prescrizione e la relativa ordinanza non era stata impugnata con la sentenza. E’ necessario quindi fare parecchia attenzione a questi passaggi apparentemente solo secondari ma che nel giudizio di legittimità possono risultare decisivi.

Filippo Poggi

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