Parere sul d.l. 161/2019 in materia di intercettazioni

Parere sul Disegno di Legge n. 1659 AS di conversione del Decreto Legge n. 161/2019 recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (GU Serie generale n. 305 del 31.12.2019).

Il parere del 13 febbraio 2020 analizza i punti salienti del testo normativo, che modifica il d.lgs. 216/17. Esso:

  • amplia i delitti in relazione ai quali è possibile disporre intercettazioni tra presenti, anche a mezzo captatore, includendo i delitti commessi da incaricati di pubblico servizio
  • amplia i delitti rispetto ai quali il pm può disporre in caso di urgenza le intercettazioni con captatore
  • amplia i casi in cui nel decreto autorizzativo non è necessario indicare tempi e luoghi in cui è consentita l’attivazione del microfono del captatore
  • amplia il regime di utilizzabilità per delitti diversi.
  • disciplina le modalità per garantire la tutela della reputazione e della privacy delle persone
  • modifica le modalità di trasmissione dei verbali e delle registrazioni dalla pg al pm
  • le procedure per acquisire le intercettazioni rilevanti ed effettuare la perizia trascrittiva
  • il diritto di accesso e copia delle parti
  • modifica il regime transitorio, ora ancorato alla data di iscrizione dei procedimenti penali. In argomento, il parere si esprime positivamente, perché lo spostamento dal criterio legato al decreto di autorizzazione alla data di iscrizione consente di evitare la coesistenza di due diversi regimi nell’ambito dello stesso procedimento. Quanto ai possibili profili problematici derivanti dai casi di riunione o stralcio, si rileva che dovrà in tal caso intervenire l’elaborazione giurisprudenziale.

Quanto al regime di utilizzabilità per delitti diversi, il parere analizza le diverse problematiche che pone la dicitura normativa e vaglia le alternative e i nodi applicativi derivanti dall’interpretazione della norma come riferita a procedimenti diversi o a reati diversi nel medesimo procedimento

Con riferimento alle modalità esecutive delle intercettazioni, il parere saluta con favore la modifica introdotta dal decreto legge, ritenendo che la stessa sia utile a superare le criticità della precedente formulazione. Si rilevano altresì però i possibili rischi derivanti dall’ampiezza dell’obbligo di vigilanza che grava in capo al p.m., specie in procedimenti con elevato numero di captazioni; inoltre, viene posta in risalto l’eccessiva elasticità della locuzione “espressioni lesive della reputazione”, che può determinare una discrezionalità applicativa foriera di disomogeneità fra diversi uffici giudiziari.

Quanto all’archivio per la conservazione delle intercettazioni, il parere rileva come ancorare la distruzione alla nozione di “non necessarietà per il procedimento” sia foriera di possibili rischi ove si consideri che le necessità probatorie possono mutare nel corso del procedimento; inoltre le intercettazioni potrebbero legittimamente essere utilizzate in altri procedimenti. Pertanto, sarebbe stato preferibile il richiamo al concetto di “manifesta irrilevanza”. Ulteriori problemi si pongono poi per il limite temporale di conservazione (fissato dal dl alla sentenza non più impugnabile), atteso che le captazioni potrebbero rivelarsi utili, anche ai fini difensivi, anche dopo molti anni. Inoltre, degno di particolare attenzione viene ritenuto il potere di vigilanza del Procuratore, con riferimento alla necessità di garantire e bilanciare il rispetto della privacy e il diritto di accesso delle parti processuali. Infine, si auspica l’introduzione della previsione della possibilità per il dirigente dell’ufficio di delegare ad altri magistrati dell’ufficio i poteri di controllo sul registro unico riservato dei decreti autorizzativi, atteso che negli uffici di maggiori dimensioni la concentrazione del potere in capo ad unico soggetto potrebbe creare difficoltà operative.

Con riferimento alla trasmissione di verbali e registrazioni dalla PG al PM, atteso che la norma configura uno sfasamento temporale tra tale adempimento e il versamento dei documenti stessi nell’archivio unico da parte del pm, il parere auspica l’introduzione di una norma che consenta alla pg di accedere a tali atti anche prima del versamento, ove necessario a fini investigativi.

Quanto alla acquisizione e stralcio delle intercettazioni, il parere rileva come il criterio utilizzato per l’acquisizione delle intercettazioni concernenti particolari dati personali sia troppo stringente, atteso che viene onerato il giudice di dimostrare la rilevanza delle conversazioni, mentre sarebbe stato più opportuno il diverso richiamo alla “non irrilevanza”.

Con riguardo alla discovery effettuata ai sensi degli art. 415 bis e 454 c.p.p., nel parere si osserva che i termini ivi previsti appaiono troppo ristretti in caso di un numero rilevante di intercettazioni e che gli stessi coincidono con quelli previsti per l’esercizio delle altre facoltà difensive. Per tali ragioni, si auspica l’introduzione di una maggiore flessibilità delle scansioni temporali nonché la previsione espressa del diritto di esaminare e ascoltare le intercettazioni anche nell’ambito dell’art. 454 c.p.p. Ed ancora, si auspica un intervento per armonizzare la disciplina della discovery e quella relativa agli adempimenti esecutivi delle ordinanze cautelari.

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