Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Pavia con recente sentenza della 3° Sez. Civ. del 20.1.2017 ha riaffermato che, nel caso di mediazione obbligatoria, non si può ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità se, pur imposta la mediazione, ci si è fermati all’incontro preliminare informativo e, se si tratta di decreto ingiuntivo opposto e la parte onerata non ha partecipato senza valido motivo, il decreto ingiuntivo diviene definitivo. Sentenza interessante che riafferma il principio che la mediazione deve essere effettivamente svolta e non si riduca, come spesso avviene, ad un mero adempimento di natura burocratica. La questione affrontata riguardava una opposizione a d. i. promossa da una società commerciale che contestava il pagamento di una fattura emessa dalla società opposta per presunte inadempienze di quest’ultima. Nel corso del procedimento, e dopo l’istruttoria testimoniale, nonostante le richieste dell’opponente di proseguire l’espletamento della prova testimoniale delegata, veniva disposto dal Giudice la mediazione ex art. 5 c. 2 D.Lgs. n. 28/10 che aveva esito negativo in quanto, pur avendo l’opposto avviato la mediazione, l’opponente non si presentava all’incontro, per cui l’opposto nel giudizio di mediazione, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del giudizio all’udienza di verifica dell’esito della mediazione. Eccezione che veniva accolta dal Tribunale il quale riteneva improcedibile l’opposizione promossa dalla opposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto rilevando sulla scorta della sentenza della Suprema Corte (n. 24629/15) che l’onere della presentazione della istanza spetta all’opponente che in questo caso non solo aveva lasciato all’opposta l’onere di promuovere la mediazione ma addirittura aveva addotto una futile motivazione per giustificare la sua mancata partecipazione.

Fonte: Guida al Diritto n. 2.2017

Marzo 2017

Nota a cura Avv. E. Oropallo