Così ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17144/18, depositata il 12 settembre.
Il fatto. Il Tribunale di Roma veniva adito da una donna per sentir condannare l’ex marito al risarcimento dei danni patiti per il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento nei suoi confronti ed in quelli dei 4 figli minori, oltre che per lesione della sua dignità e del suo onore con minacce ed offese.
L’attrice deduceva che l’ex marito si era reso sistematicamente inadempiente nel versamento dell’assegno divorzile e di mantenimento fissato dal giudice per cui aggiungeva di aver già avviato azione esecutiva per il recupero del credito nei confronti del convenuto, che rimaneva contumace.
Stante la contumacia dell’ex coniuge, rileva la Corte, l’inadempimento risulta comprovato dal contenuto delle risultanze probatorie prodotte dall’attrice e contenenti anche le minacce ricevute. Il giudice richama l’art. 12–sexies l. n. 898/1970 secondo cui al coniuge che si sottrae
all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile e di mantenimento
si applicano le pene di cui all’art. 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La sentenza in commento riscontra la sussistenza di “condotte idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione” per cui viene a concretizzarsi il danno morale risarcibile ex art. 2059 c.c..
Posta la gravità dei fatti, il giudice accoglie la domanda attorea quantificando il risarcimento in 20mila euro.
Fonte: D & G