Notificazioni ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis c.p.p. e domicilio dichiarato

Con questa pronuncia appena depositata della VI Sezione Penale viene autorevolmente disatteso un indirizzo giurisprudenziale che aveva preso un certo seguito anche presso la Corte Felsinea per cui si riteneva di potere procedere alla notifica del decreto di citazione in appello presso il difensore di fiducia anche quando l’imputato avesse ritualmente dichiarato il domicilio ex art. 162 c.p.p.

Come si rileva nella motivazione della sentenza (che annulla con rinvio la pronuncia di appello) tale orientamento finiva per “sterilizzare” (v. pag. 5) il dato normativo come interpretato anche dalle Sezioni Unite con la quali si era giunti, almeno ad avviso di scrive, ad un assetto che coniugava efficienza e garanzie, l’imputato era infatti gravato dell’onere di dichiarare il domicilio se voleva ricevere personalmente le notifiche del processo. Una interpretazione diversa, a diritto vigente, forza il dato normativo sulla base anche di non persuasive citazioni della giurisprudenza della Corte Edu, finendo per onerare il difensore di fiducia di comunicazioni anche a mezzo raccomandate o telegrammi che non gli competevano, magari quando avesse anche espressamente ricusato di volere ricevere notifiche per conto dell’assistito.

Una sentenza che merita piena condivisione.

Naturalmente la nullità va eccepita nella fase dell’accertamento della costituzione della parti nel processo di appello.

Filippo Poggi

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pdf Cass. sez. VI n. 11954 - 2017 289 KB