Notifica all’imputato ex art. 157,comma 8-bis c.p.p. condizioni per la dichiarazione di nullità

In allegato l’ordinanza di remissione alle Sezioni Unite per l’udienza del 22.06.2017 della questione molto dibattuta (orientamento in particolare sostenuto dalla Corte di Appello di Bologna) secondo il quale pur in presenza di una valida elezione o dichiarazione del domicilio la notifica per essere nulla deve essere tempestivamente eccepita (e su questo nulla quaestio) ma con un ormai tradizionale quanto inaccettabile commistione tra regole processuali e obblighi deontologici del difensore, si ritiene (da una parte della giurisprudenza di legittimità) che la nullità sia sanata se proprio il difensore non dimostra le circostanze impeditive alla conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (questo anche quando nella nomina si sia specificato che il difensore rifiuta le notifiche ex art. 157, comma 8-bis e l’imputato abbia dichiarato e ribadito di non accettare qualunque domiciliazione ex lege). Una interpretazione “eversiva”, almeno a mio giudizio, della giurisprudenza di legittimità sulla questione – Cass. sez. un. 19602/2008 –  ma che si pone nel solco sempre più ampio di sterilizzare qualunque nullità processuale (la questione dell’esistenza di “nullità innocue” è stata affrontata da Cordero fin dal 1961 in un celebre lavoro) in nome di una malinteso (talvolta anche maliziosamente inteso orientamento di derivazione Cedu) che tende a fare predominare sempre e comunque esigenze efficentistiche e principi sostanzialistici. Un orientamento cui l’avvocatura dovrebbe opporsi con la massima energia (se passa occorre pensare ad un ricorso alla Consulta). Tra l’altro l’interpretazione “tradizionale” aveva raggiunto un ottimo punto di equilibrio, onerando l’imputato assistito da un difensore di fiducia a dichiarare o eleggere il domicilio per il processo. Di seguito la trascrizione del quesito di diritto sottoposto all’esame delle Sezioni Unite.

“Se la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, debba considerarsi sanata qualora il difensore non indichi circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato”.

Filippo Poggi

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