Non accettazione della elezione del domicilio da parte del difensore di ufficio

Una sentenza molto deludente (sopratutto per me) della V Sezione Penale appena depositata lo scorso 15/07/2016 che elude la gran parte delle problematiche sollevate con l’atto di impugnazione.

In buona sostanza, liberissimo il difensore di ufficio di non accettare la elezione del domicilio presso il proprio studio, si procederà con le notifiche nel medesimo luogo cambiando l’etichetta con quella (vetusta e usurata adesso col processo in assenza, in cui le questioni sono analoghe, considerato il sostanziale rifiuto della giurisprudenza di considerare la conoscenza legale del processo per il solo fatto di una insignificante elezione o dichiarazione del domicilio) dell’art. 161, comma 4 c.p.p.

I giudici del Tribunale di Forlì (Ufficio Gup in particolare) hanno fatto una non corretta applicazione delle norme, richiamando l’art. 157, comma 8-bis in un caso di difesa di ufficio, eppure per la Cassazione gli effetti sono salvi perché pur motivando male, si sarebbe giunti alle stesse conclusioni col ragionamento giuridicamente corretto.

Occorre riprovarci sempre, fino ad ottenere il mutamento di questa giurisprudenza prigra (che celebra processi inutili senza imputati e con difensori che non possono fare granché senza il contatto con l’assistito), magari con forze nuove e più motivate (io sono un pò stufo di battere la testa nel muro, ma non ancora (con)vinto dalla lettura di certe argomentazioni un poco bizzarre e non certo costituzionalmente o convenzionalmente, come va di moda dire adesso, orientate).

Ci siamo portati a caso solo un contentino di prescrizione, il coraggio di dichiarare il ricorso manifestante infondato non l’hanno avuto …

Un caro saluto e buone vacanze a tutti,

Filippo Poggi