Motivazione sul riconoscimento della continuazione in fase esecutiva

Ennesima sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione che in questo caso ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice dell’esecuzione.

Nel caso de quo il Tribunale non aveva motivato sugli indici evidenziati dalla difesa al fine di riconoscere il medesimo disegno criminoso e la volizione unitaria (in tutti i casi oltre ad atri era stato commesso il reato di truffa) e neppure considerata la possibilità che la Cassazione esige, di motivare sul riconoscimento parziale della Cassazione su gruppi di sentenze (nel caso reati commessi nell’arco di 7 anni).

Il PG aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Filippo Poggi