Modifica dei giudizi di impugnazione

In allegato il testo del D. Lgs. n. 11/2018 che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo 2018.

Non mancano disposizioni notevole importanza, tra le quali quelle volte a limitare il potere di impugnazione del Pubblico Ministero (che è bene ricordare, è atto totalmente discrezionale non essendo stabilito alcun criterio legale che la parte pubblica debba osservare per prendere le sue determinazioni), per cui viene abrogata la possibilità di appellare contro le sentenze di condanna al solo fine di ottenere un inasprimento sanzionatorio (appello solo in caso di modifica del titolo di reato o esclusione di aggravanti ad effetto speciale) come pure viene abrogato l’appello incidentale del PM mentre il PG potrà impugnare solo quando il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado (quindi non si vedranno più casi di sentenze impugnate contemporaneamente dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale), ovvero quando abbia avocato a sé il processo.

In caso di sentenze per reati di competenza del Giudice di Pace pronunciate in grado di appello è esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione per vizio della motivazione.

Molto importante dal punto di vista pratico l’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. c.p.p. che sostanzialmente recepisce le circolari ministeriali sulla formazione dei fascicoli da inviare al giudice del gravame (formati a cura del giudice o del presidente del collegio), elevandole a livello di norma primaria, intervento assai opportuno perché in precedenza talvolta le circolari restavano lettera morta.

Al solito mancano disposizioni transitorie.

Filippo Poggi