Miscellanea

Nella sentenza N. 1425-2021 è stato affermato il principio per cui la revoca del testimone ammesso senza adeguata motivazione come pure il fatto che il presidente abbia indebitamente limitato il controesame della persona offesa (o comunque del testimone) non sono causa di inutilizzabilità ma di nullità relativa che resta sanata se non immediatamente eccepita dalla parte presente (nel caso l’eccezione era stata proposta solo con l’atto di appello).

In riferimento al potere di impugnazione del PG che può appellare solo quando il PM presso il giudice di primo grado, sembra di comprendere dalla sentenza n. 14042- 2021 che l’unico criterio che possa valutare il giudice dell’impugnazione per ritenere ammissibile l’appello del PG sia l’assenza dell’appello del PM che sarebbe titolare del potere di impugnazione in via principale.

Il rigetto del giudizio abbreviato non condizionato da parte del GUP è sicuramente illegittimo (fonte di possibile responsabilità disciplinare) ma l’imputato non ha concreto pregiudizio potendo riproporre la richiesta avanti al giudice del dibattimento di talché l’ordinanza non è direttamente ricorribile per cassazione – v. sentenza n. 14050 -2021.

Filippo Poggi