Manca la firma del giudice sulla copia autentica: decreto ingiuntivo inesistente?

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22077/18; depositata l’11 settembre.

Nel giudizio di merito, il decreto ingiuntivo è stato ritenuto inesistente e, conseguentemente, la domanda di ammissione allo stato passivo è stata respinta in quanto la copia del decreto ingiuntivo posto a base dell’istanza di insinuazione, era priva della sottoscrizione del Giudice. Il creditore ha, presentato ricorso per cassazione, evidenziando l’erroneità della decisione impugnata laddove ha ritenuto non operante la presunzione di conformità all’originale della copia del decreto ingiuntivo; depositato presso la Cancelleria del Tribunale e contenente, sotto l’indicazione “il Pretore”, una sottoscrizione mai contestata.

La Suprema Corte, preliminarmente, ritiene ammissibile il ricorso presentato dal creditore.

L’art. 643 c.p.c., dopo aver stabilito, nel primo comma, che l’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria, aggiunge, nel secondo comma, che “il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli artt. 137 e seguenti dello stesso codice”.

Copia autentica – scrive la Cassazione – è quella che il pubblico ufficiale dichiara essere conforme al proprio originale: l’autenticazione della copia è l’attestazione che essa è conforme all’originale.

Da tale normativa non si evince in alcun modo che la mancanza della sigla abbreviata “f.to” apposta alla riproduzione del nominativo del magistrato che sottoscrive il decreto ingiuntivo si traduca in un vizio idoneo a dimostrare l’inesistenza, nell’originale del decreto, di qualsiasi sottoscrizione.

Posto che elemento essenziale dell’autenticazione della copia è l’attestazione della sua conformità all’originale, la pronuncia in commento esclude che la mancanza dell’abbreviazione “f.to” possa incidere su quell’elemento, con la conseguenza che la mancanza di traduce in una semplice irregolarità inidonea a rendere invalido l’atto, quando – come nella specie – non venga in discussione che esso fosse conforme all’originale che – come è possibile evincere dagli atti prodotti anche in sede di legittimità – conteneva la sottoscrizione autografa del magistrato.

Peraltro, la Suprema Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di prova documentale, l’apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza o, in questo caso, del decreto ingiuntivo, contiene necessariamente, anche implicitamente, l’attestazione di conformità all’originale che ne costituisce il presupposto.

La decisione del giudice di merito per la Cassazione è, illegittima, avendo eluso la necessità di dare rilievo preminente all’effettiva esistenza della sottoscrizione sull’originale del decreto ingiuntivo.

Novembre 2018

Fonte: D&G

Nota a cura avv. E. Oropallo