Liquidi per sigarette Elettroniche – Contrabbando

In questa interessante sentenza della Terza Sezione Penale è stato affermato il principio di diritto che anche l’importazione, oltre i limiti consentiti, di liquidi per sigarette elettroniche configura il delitto di contrabbando dovendosi stabilire un rapporto tra 1 ml di liquido e 5,63 grammi di tabacco convenzionale.

Insolito che ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato ai sensi dell’art. 5 c.p. sia stato richiamato il fatto che la normativa anche secondaria che consentirebbe di fondare questa equivalenza è facilmente conoscibile siccome pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Filippo Poggi