Lesioni personali stradali – art. 590-bis cod. pen. – certificazione medica e criteri medico-legali

In allegato alla presente, la copia della richiesta di archiviazione presentata dal PM di Forlì ed accolta dal GIP in sede in un caso di lesioni stradali ex art. 590-bis del codice penale in un caso in cui la gravità delle lesioni risultava solo da certificazione medica del medico generico senza la prescrizione o la indicazioni di terapie o accertamenti diagnostici (normalmente certificazioni rilasciate più che altro a scopo risarcitorio in ambito RCA) a fronte di un referto del Pronto Soccorso che certificava una prognosi di guarigione individuata in 10 gg.

Tuttavia la durata della malattia deve essere saldamente ancorata alle norme del codice penale ed alla criteriologia medico legale.

La conclusione è stata quindi che una volta esclusa la ricorrenza del reato di cui all’art. 590-bis del codice penale (che la giurisprudenza edita dalla Suprema Corte ritiene una fattispecie autonoma e non una circostanza aggravante del reato di lesioni colpose) il PM ha derubricato la originaria contestazione in quella di cui all’art. 590 del codice penale (lesioni colpose lievissime) improcedibili per difetto di querela.

Una decisione che merita sicura condivisione (ma anche apprezzamento visto che evita di sottoporre a processo penale persone che potrebbero malauguratamente subire danni gravissimi caso di condanna, attesa la sanzione amministrativa della revoca della patente) e che, per quanto mi risulta, risulta in linea con le conclusioni cui normalmente giungono anche i medici legali.

Filippo Poggi

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