Legittimo impedimento del difensore per concorrente impegno professionale

In allegato un recentissima ordinanza del Tribunale di Forlì 12.1.2018 che ha accolto la richiesta del difensore di rinvio del processo per legittimo impedimento.

Il caso: il difensore dell’imputato per il reato di cui all’art. 612-bis avanti il Tribunale monocratico di Forlì ha chiesto che venisse riconosciuto il suo legittimo impedimento a comparire in quanto impegnato nella stessa giornata avanti il Tribunale collegiale di Rimini nella difesa di un imputato accusato di violenza sessuale.

Nel procedimento avanti il Tribunale di Rimini l’imputato era assistito da due difensori come risultava dal verbale di udienza allegato alla istanza di rinvio.

Nell’ordinanza il Tribunale di Forlì effettuando una lettura non formalistica della norma (anche se in contrasto con la maggioritaria giurisprudenza di legittimità) ha osservato che l’impegno professionale avanti il Tribunale di Rimini doveva considerarsi prevalente in quanto fissato per l’esame di un consulente tecnico e la discussione finale (mentre il processo forlivese era fissato per completare l’assunzione delle testimonianze dei testi del PM).

Quanto alla circostanza che nel processo avanti il Tribunale di Rimini l’imputato fosse assistito da due difensori di fiducia, il Tribunale ha osservato che “non si è in condizioni di valutare i motivi dell’assenza del codifensore avv. VP ma che tuttavia deve tenersi conto della presenza del solo avv. V. ai fini delle incombenze avanti al Tribunale collegiale”.

Per completezza va detto che tanto il reato di cui all’art. 609-bis che quello di cui all’art. 612-bis devono essere trattati con priorità ai sensi dell’art. 132 disp. att. c.p.p.

Una ordinanza che merita piena condivisione, avendo affermato il principio della necessaria presenza della difesa tecnica valutando nel merito la gravosità dei due impegni professionali, senza limitarsi a prendere atto della mera presenza di due difensori in uno dei due procedimenti. In conclusione si può solo osservare che meglio sarebbe che le istanze di legittimo impedimento venissero immediatamente (quantomeno nei 5 gg dal deposito della richiesta) decise dal giudice anche fuori udienza, come stabilito da alcune sentenze di legittimità nell’interesse delle parti, dei difensori e dei testimoni chiamati a deporre.

Filippo Poggi

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