Legittima difesa – Testo definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 28.03.2019

In allegato il testo di Legge definitivamente approvato dal Senato ed in attesa di Promulgazione da parte del Capo dello Stato e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In ordine al nuovo assetto della legittima difesa nel nostro ordinamento quale risultante dalle modifiche degli artt. 52, 55 del codice penale e 2044 del codice civile, pare almeno a chi scrive, che le fortissime preoccupazioni espresse da più parti circa la legittimazione di un nostrano “Far West” ed il distacco (definitivo?) da un diritto penale liberale in nome di un populismo penale lontano dai criteri di razionalità che debbono governare la redazione della norme penali, sembrano un poco eccessive.

Non interessa cimentarsi in ordine alle perplessità sul carattere di norma “manifesto” che riguarderebbe un numero davvero trascurabile di procedimenti penali ed ancora di più il fatto che la norma sarebbe ingiustificata alla luce di un nettissimo calo dei reati violenti di tutti i generi ma in particolare degli omicidi volontari che non sono mai stati ad un livello, per fortuna, così basso nella storia repubblicana. Neppure si vuole discutere la questione del monopolio dell’uso della forza legale riservato ovviamente allo Stato.

L’esame del testo del codice interpolato dalle legge de qua consente una primissima esegesi delle nuove disposizioni alla luce delle quali in primo luogo l’avverbio “sempre” inserito al comma 2 dell’art. 52 dopo la parola “sussiste” certamente limita in modo molto forte la discrezionalità del Giudice ma forse può essere quasi considerata pleonastica in considerazione del fatto che trattasi pur sempre di fatti commessi per difendere all’interno del proprio domicilio (inteso come casa di abitazione ma anche negozio, studio professionale o impresa, luoghi in cui ogni persona ha diritto al massimo della sicurezza fisica che l’Ordinamento deve garantire), “la propria o altrui incolumità” quindi beni attinenti alla vita e all’integrità fisica ovvero anche i beni ma solo quando non vi sia “desistenza” dell’offensore” e comunque “vi sia pericolo di aggressione”.

In ogni caso tale concreto apprezzamento giudiziale non è affatto escluso e una ragionevole interpretazione della norma per quanto attiene alla nozione di “propria e altrui incolumità” che dovranno subire una minaccia tutt’altro che irrilevante perché possa escludersi la punibilità del fatto.

Non è quindi pensabile che si possa, anche alla luce delle nuove norme, “sparare al ladro che fugge” in quando adesso come allora si ricadrebbe senza meno in una ipotesi di omicidio volontario.

Il comma 4 aggiunto all’art. 52 del codice penale parimenti ritiene “sempre in stato di legittima difesa” chi nei luoghi sopra indicati agisce contro un offensore a condizione che questi “stia compiendo una intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica”.

La modifica dell’art. 55 del codice penale sull’eccesso colposo nella legittima difesa introduce un concetto forse di non inequivoca interpretazione quale “lo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto” che certamente potrà consentire, se applicato in modo molto estensivo dalla Magistratura (forse potranno risultare utili gli studi in tema di vittima vulnerabile nel diritto processuale), di punire con le pene per i reati colposi fatti molto gravi ma senza certamente consentire mai alcun eccesso, quello sì debordante dal diritto penale liberale e soprattutto dallo Stato di diritto, per cui l’offeso possa mai perpetrare sorta una vendetta legale nei confronti dell’offensore allorché questi abbia cessato di essere una minaccia per l’incolumità fisica e stia, per esempio, dandosi alla fuga con il bottino.

La nuova Legge modifica anche le conseguenze civilistiche della legittima difesa previste dall’art. 2044 del codice civile, per cui nel caso la stessa ricorra, per chi ha compiuto il fatto è escluso ogni obbligo di risarcimento o indennizzo nei confronti del danneggiato o dei suoi congiunti (mi sembra una scelta discrezionale del Legislatore che non può essere attaccata sul piano della legittimità costituzionale in quanto non si scorgono obblighi solidaristici nei confronti di chi sia rimasto leso nell’atto di commettere un delitto violento); in caso di legittima che però abbia ecceduto colposamente i limiti legali, è sempre dovuta invece una indennità rimessa al prudente apprezzamento del Giudice che dovrà tenere conto dei parametri legalmente determinati per la sua liquidazione.

La nuova Legge inasprisce, e molto, le pene per il furto in abitazione ex art. 624-bis del codice penale, per la violazione di domicilio ex art. 614 del codice penale e per la rapina semplice (pena minima 5 anni) o aggravata (di solito tali innalzamenti delle pene edittali non sembrano sortire evidenti effetti concreti).

Pare del tutto condivisibile la modifica dell’art. 165 del codice penale per cui in caso di condanna per furto in abitazione, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata al pagamento integrale della somma determinata a titolo di risarcimento del danno subito dalla persona offesa.

Infine viene previsto che gli oneri di difesa anche per consulenti tecnici siano a carico dello Stato, non si comprende se rilevi comunque il reddito dell’imputato ma parrebbe di sì applicandosi la stessa normativa dei collaboratori di giustizia.., quando il procedimento di concluda un provvedimento liberatorio (decreto di archiviazione, sentenza di nlp o sentenza dibattimentale di proscioglimento). Nello stesso tempo questi procedimenti vengono inseriti tra quelli per cui è prevista la trattazione prioritaria ai sensi dell’art. 132-bis disp. att. c.p.p.

Interessante il fatto che venga in un certo modo legalmente prevista (v. art. 8 delle nuove disposizioni) la formula terminale nel caso di assoluzione per ricorrenza della legittima difesa che essere quella per cui “il fatto non costituisce reato”.

Meno comprensibile perché queste ultime due disposizioni non siano applicabili ai fatti commessi ricorrendo le circostanze di cui all’art. 52, comma 1 del codice penale ossia a quella che ormai potremmo definire “legittima difesa ordinaria” (es. rappresentante di preziosi assalito sulla pubblica via, donna che si difende da un tentativo di violenza sessuale di gruppo fuori da un locale pubblico etc.).

Filippo Poggi

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