La costituzione di parte civile in presenza dell’accordo sulla pena

La Sesta Sezione Penale ha opportunamente rimesso alle Sezioni Unite una questione che negli ultimi mesi viene effettivamente decisa in modo difforme.

La questione è se una volta intervenuto l’accordo sul patteggiamento il danneggiato possa costituirsi parte civile e nel caso debbano essere liquidate le spese.

Nel caso in esame la costituzione di parte civile era avvenuta in udienza preliminare e solo in quella sede il danneggiato era stato informato dal GUP che tre giorni prima era stato depositato in cancelleria un accordo tra PM e imputato per l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

La questione sarà decisa dalle Sezioni Unite Penali all’udienza del prossimo 30 Novembre 2023.

Dal mio punto di vista mi pare che la soluzione dovrebbe accogliere la soluzione della piena ammissibilità della costituzione di parte civile anche al fine di intervenire sulla ammissibilità del patteggiamento anche in punto di congruità della pena, specie quando la parte civile sia anche la persona offesa dal reato. Oltre che nella impossibilità di intervenire sulle questioni preliminari.

Inoltre in caso di rigetto del patteggiamento in udienza preliminare la parte civile sarebbe fuori termine per costituirsi avanti al giudice dibattimentale.

Nel caso di specie poi, in cui l’esistenza dell’accordo è stata resa nota alla parte civile dal giudice nel corso dell’udienza, la mancata possibilità di costituirsi e di chiedere la rifusione delle spese legali appare davvero un fuor d’opera e anche abbastanza grande.

Filippo Poggi