La convalida del daspo e il termine dilatorio di 48 ore a difesa

In questa sentenza della Prima Sezione Penale che ha parzialmente annullato l’ordinanza del Tribunale di Forlì in funzione di giudice dell’esecuzione sono ribaditi e distinti i concetti di esecutività del titolo regolato dall’art. 670 c.p.p. (difetto di conoscenza legale) e remissione nei termini ai fini della impugnazione ai sensi dell’art. 175 c.p.p. (divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva). In una delle sentenza de quibus la Suprema Corte ha ritenuto corretto il giudizio in ordine alla formazione del titolo esecutiva ma annullato l’ordinanza in punto di diniego di remissione nei termini in quanto nel caso di specie la conoscenza da parte del condannato nel corso del procedimento l’avvenuto arresto in quanto solo la conoscenza della formale vocatio in iudicium si può ritenere valida ai fini della effettiva conoscenza del processo e della accusa contestata all’imputato anche alla luce del recente arresto della Sezioni Unite. Neppure è state ritenuta sufficiente per negare la restituzione nel termine l’elezione del domicilio presso un difensore di fiducia che successivamente aveva rinunciato al mandato in quanto atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale” (Cass. Sez. 5, n. 16330 del 20/03/2013, Rv. 254842),e il ricorrente va rimesso nei termini per impugnare.

Filippo Poggi