Istanze de liberate in tema di reati con violenza alla persona e diritti della persona offesa

La Suprema Corte ha stabilito che in tema di misure de libertate applicate per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o sostituzione della misura non presentata in udienza deve essere notificata alla persona offesa sono se questa abbia nominato un difensore o comunque eletto un domicilio dimostrando interesse alla partecipazione al processo. Resto convinto che queste norme peraltro mai del tutto chiare nella loro applicazione, possano rendere troppo complessa l’applicazione di istituti che incidono sulla libertà dell’indagato/imputato con attribuzione alla persona offesa di prerogative che in un ordinamento processuale accusatorio dovrebbero competere solo al pubblico ministero.

E’ pendente al proposito avanti le Sezioni Unite la questione che sarà trattata all’udienza del 14-07-2022 se in caso di revoca/sostituzione della misura decisa senza avere atteso il termine per la presentazione di memorie da parte della persona offesa, questa possa presentare ricorso per cassazione contro il provvedimento de liberate favorevole (con ripristino della misura cautelare). L’ordinanza di remissione propende esplicitamente per l’ammissibilità del ricorso della persona offesa. Confidiamo che le Sezioni Unite rigettino questa interpretazione (che rappresenterebbe una ulteriore iattura) che ha basi normative in quanto il soggetto non è titolare di un diritto di impugnazione. Un corpus di norme introdotte nel 2013 (forse andando oltre le richiesta della Convenzione di Istambul) che andrebbe espunto dall’ordinamento in blocco e senza rimpianto. Ma i tempi volgono in direzione del tutto contraria con la santificazione delle vittime come ricordava, da par suo, il Maestro Filippo Sgubbi.

Filippo Poggi