Intercettazioni telefoniche e utilizzabilità in procedimento diverso ex art. 270 c.p.p.

In questa sentenza appena depositata delle Sezioni Unite Penali è stato affermato il principio di diritto secondo il quale la nozione di “diverso procedimento” non opera quando i reati siano connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p. al reato per cui l’autorizzazione sia stata originariamente concessa sempre che per quel fatto-reato le intercettazioni siano ammissibile in relazione alla pena edittale. Non rilevante ai fini della nozione di medesimo procedimento il collegamento “debole” di natura probatoria di cui all’art. 371 c.p.p.

E’ evidente però che la connessione ex art. 12 c.p.p. in relazione a reati avvinti ai sensi dell’art. 81 c.p. che sul piano sostanziale rappresenta un istituto di mitigazione della pena, sul piano processuale diventa un utile e facile grimaldello per utilizzare le captazioni per reati diversi rispetto al provvedimento autorizzativo. Esito cui si dovrebbe giungere a questo punto solo ad opera del Legislatore che vieti espressamente qualsiasi utilizzabilità per reati diversi da quelli per cui ab origine siano stati rilevati i “gravi indizi di reato” e inoltre preveda, per scoraggiare intercettazioni “a strascico”, l’inutilizzabilità della captazione in caso di derubricazione del reato in altro reato per cui non siano raggiunte le soglie edittali di cui all’art. 266 c.p.p. Le captazioni in quel caso potrebbe correttamente essere utilizzate solo come autonome nuove notitiae criminis.

Filippo Poggi