Infondatezza (semplice o manifesta) del ricorso per Cassazione

In allegato una sentenza della Seconda Sezione Penale (Pres. Davigo) depositata lo scorso marzo 2018 che mi era del tutto sfuggita e che ho sentito richiamare ieri nel corso di una udienza in Cassazione dove personalmente ho incassato un’altra inammissibilità (sempre alla Seconda Penale) del ricorso che pur era sfuggito alla scure della Settima Penale.

La sentenza richiama con un buon grado di approfondimento le ragioni (v. pagg. 9-11) che hanno portato le Sezioni Unite 22.11.2000 n. 32 ad una vera e propria creazione giurisprudenziale che non ha un reale fondamento normativo: la inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce l’instaurarsi del rapporto processuale e quindi tra l’altro di dichiarare la prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p. medio tempore intervenuta (la tra la pronuncia in grado di appello e quella di cassazione). Tra l’altro non si è mai capito perché a questa regola peraltro molto lineare farebbe e fa eccezione il caso di querela rimessa e accettata, per in questa ipotesi invece anche nel caso di ricorso che sarebbe inammissibile, l’estinzione del reato viene dichiarata.

Ma tornando alla questione centrale della sentenza in commento, la Cassazione tenta di fornire un decalogo (v. pagg. 12 – 13 della motivazione) per distinguere l’infondatezza manifesta da della “mera” infondatezza, senza la quale si finirebbe nell’arbitrio (nel quale almeno a mio modesto giudizio ci troviamo senz’altro, decalogo e non decalogo).

Il decalogo anzi appare abbastanza “aperto” nel senso che la discrezionalità che deve guidare il giudice a prendere per l’una o l’altra infondatezza sembra restringere i casi di infondatezza manifesta. Però la sentenza stessa finisce per dichiarare l’inammissibilità del ricorso tra nullità innocue, nullità non tempestivamente eccepite, “prove di resistenza” quando si invochi l’inutilizzabilità di una prova che trasformano tout court il giudice di legittimità in un giudice di merito.

Insomma per quanto mi riguarda posso convenire senza troppe difficoltà che il mio ricorso fosse inammissibile, ma lo era certamente anche quello del Procuratore Generale che criticava il giudice di appello per avere concesso le attenuanti generiche. E vorrei che qualcuno mi citasse il caso di ricorsi in cassazione accolti per motivazione illogica o contraddittoria sulla mancata concessione delle generiche: nella esperienza un caso mai visto.

Intanto in tema di prescrizione ci siamo incassati, con la cd Riforma Orlando, la sospensione per 18 mesi tra il giudizio di primo grado e quello di appello per i reati commessi dal 3.08.2017, poi è notizia di oggi che il Governo approverà la norma che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado (anche di assoluzione), una norma palesemente incostituzionale per cui l’Unione delle Camera Penali ha proclamato l’astensione dalle udienza per quattro giorni.

Filippo Poggi

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pdf Cass. sez. II 17.12.2017 n. 9486 MANIFESTA INFONDATEZZA 775 KB