Indici di valutazione per il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ex art. 671 cpp

In allegato la motivazione della sentenza appena depositata della Prima Sezione Penale che ha annullato parzialmente l’ordinanza del Tribunale di Forlì che aveva riconosciuto solo in parte la continuazione tra reati commessi da soggetto asseritamente tossicodipendente. La Cassazione indica esattamente gli indici cui il giudice deve fare riferimento e sui quali deve espressamente motivare ai fini del rigetto della continuazione in fase esecutiva (nella fattispecie il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto che il condannato in sede di cognizione era stato condannato per fatti posti in continuazione nello stesso arco temporale). Lo status di tossicodipendente deve essere adeguatamente comprovato e su questo specifico punto, invece, il ricorso della difesa è stato rigettato.

Rinvio al Tribunale di Forlì in persona di altro giudice per nuovo esame.

Filippo Poggi