Inammissibilità del ricorso presentato a mezzo PEC

La Prima Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione in materia cautelare personale presentato a mezzo PEC.

La soluzione adottata ancorché apparentemente molto rigorosa merita senz’altro condivisione.

La sentenza impone quindi di affrontare il tema dei provvedimenti organizzativi dei dirigenti degli Uffici ed i protocolli condivisi tra COA, Associazioni Professionali, Camere Penali e Dirigenti di Tribunali e Procure, Corte di appello e Procura Generale.

Tali fonti non possono essere mai derogatorie della disciplina prevista dal codice di procedura penale che specie in materia di impugnazioni è assolutamente tassativo, quindi mi aveva reso perplesso un accordo che prevedeva la possibilità di presentare a mezzo PEC l’atto di opposizione al decreto penale di condanna.

E’ necessario che i provvedimenti organizzativi che si andranno ad adottare a questo punto senz’altro fino al 31.01.2021 non comprimano in alcun modo i diritti difensivi dei difensori e comunque che l’accesso in cancelleria per atti in scadenza a pena di inammissibilità restino il più possibile liberi, tenendo conto anche del fatto che la legge (art. 162 della Legge n. 1196/1960) impone una apertura di dette cancellerie e segreterie per almeno quattro ore al giorno (cinque per le segreterie delle Procure) dal lunedì al venerdì (tale orario non può legittimamente essere compresso per nessuna ragione come stabilito dal Consiglio di Stato) mentre per il sabato deve essere previsto un presidio per gli atti scadenti in giornata.

Ogniqualvolta possibile oltre alla PEC nei casi consentiti non sarebbe male utilizzare lo strumento della raccomandata (deposito di nomine del difensore di fiducia etc.).

Filippo Poggi

 

162. Orario di ufficio.

Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate. Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate (183).

L’orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.

Il presidente della Corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.

Quando le esigenze dell’ufficio lo richiedano il funzionario o l’impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell’orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi (184).

(183) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 51, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(184) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 42, da 48 a 182 e alle tabelle allegate.

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