Immunità diplomatica e difetto di giurisdizione dell’A.G. italiana

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 26661/16 depositata il 22.12.2016, sulla richiesta di reintegra del lavoratore di un istituto di cultura, organismo di uno Stato estero ha stabilito che il Giudice italiano non ha giurisdizione in forza della regola consuetudinaria sull’immunità degli Stati in quanto la richiesta di reintegra del lavoratore a seguito del licenziamento richiede accertamenti che interferiscono sul potere sovrano dello Stato. A rivolgersi alla Suprema Corte era stata l’Accademia reale di belle arti spagnola con sede a Roma che aveva licenziato un proprio dipendente che aveva impugnato il licenziamento innanzi al Tribunale italiano sostenendo che si trattava di un licenziamento discriminatorio. La Cassazione ha riconosciuto l’immunità prevista dai trattati internazionali sostenendo che non è possibile altra soluzione in base all’art. 11 della Convenzione delle N.U. del 2004 sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni ratificata dall’Italia con legge 14.1.2013 n. 5, sancendo, conseguentemente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano limitatamente alla domanda di reintegrazione sul posto di lavoro, anche in linea con la giurisprudenza della Corte EDU.

Gennaio 2017

Fonte: www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. Oropallo