Illegittimo il licenziamento del lavoratore condannato per maltrattamenti in famiglia

Condannato per maltrattamenti ai danni dei familiari. Questa “macchia” sulla fedina penale è però limitata a un ambito strettamente privato, e non può quindi avere ripercussioni sul fronte lavorativo.

Di conseguenza, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato la decisione con cui in appello è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento di un dipendente di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., inquadrato come “capo stazione”(Cass. Sentenza n. 21958/18, Sez. Lavoro, depositata oggi).

In secondo grado i giudici, pur prendendo atto delle “condanne penali” nei confronti dell’uomo per “maltrattamenti familiari”, ritengono tali condotte censurabili ma “inidonee ad incidere sul rapporto” con l’azienda.

Pronta la replica da parte degli avvocati dell’azienda, i quali presentano ricorso in Cassazione col chiaro obiettivo di porre in evidenza la “gravità” dei comportamenti tenuti dal lavoratore.

In particolare, i legali richiamano, innanzitutto, “il disvalore della condotta” da lui tenuta in ambito familiare ponendo in evidenza “il danno derivato alla società”, poiché, spiegano i legali, la condanna penale del lavoratore “era stata riportata dagli organi di stampa”, che lo avevano identificato con “la qualifica di ferroviere”.

La visione proposta dalla società non convince però i Giudici della Cassazione, i quali confermano la vittoria del dipendente, che può considerare salvo il proprio posto di lavoro.

In sostanza, secondo i Giudici del Palazzaccio, “l’azienda non è mai stata danneggiata da scelte” del lavoratore “incompatibili con il ruolo riconosciutogli”.

Novembre 2018

Fonte D. e G.

Nota a cura avv. E. Oropallo