Il processo penale che ci attende

Ho dato una prima scorsa alla Legge Delega n. 134/2021 e devo dire che prima impressione è abbastanza positiva sul processo penale che ci attende da qui ad un anno.

I decreti delegati dovranno essere emanati dal Governo entro il 19.10.2022 ma si spera che siano emessi molti prima data anche la precisione delle della delega.

Tralascio per ora volutamente il processo penale telematico e la giustizia riparativa.

Ci sono diversi passaggi che mi hanno colpito la maggior parte appunto in senso favorevole. Ci sono anche aspetti invece sui quali converrà vigilare attentamente.

Qua e là senza pretese di completezza.

Intanto semplificazione delle notificazione per cui all’imputato le notificazioni successive alla prima saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia, con importanti eccezioni relative agli atti di citazione in giudizio che devono comunque essere notificati personalmente. Altre cautele in caso l’imputato sia assistito da un difensore di ufficio e il primo atto del procedimento non sia stato consegnato personalmente all’imputato o a soggetti a lui particolarmente vicini.

In caso di impugnazione il decreto di citazione avanti alla Corte di Appello o di Cassazione deve essere fatta presso il domicilio dichiarato o eletto (a pena di inammissibilità) nell’atto di gravame art. 1, comma 13 lett. a), una soluzione questa francamente inaccettabile per la gravità della sanzione processuale in relazione ad una omessa indicazione domicilio (esiste il precedente degli atti rivolti alla magistratura di sorveglianza per cui la mancata indicazione del domicilio è causa di inammissibilità dell’istanza).

Come era facilmente prevedibile tutti i giudizi di impugnazione in Appello e Cassazione saranno trattati in camera di consiglio non partecipata a meno che colui che ha proposto l’impugnazione o comunque l’imputato non chiedano la trattazione orale.

Vi è uno splendido lapsus freudiano all’art. 1, comma 13 lett. m) in cui si legge “la trattazione avvenga con contraddittorio scritto senza intervento dei difensori” sulla base del retropensiero che solo questi sono dei postulanti di cui fare magari volentieri a meno mentre invece il PG …

Temo per il giudice dell’impugnazione che possa finire in una sorta di catena di montaggio completamente autoreferenziale dove, anche per pigrizia dei difensori, lo voce (letteralmente) di questi non risuoni più nella aule e questo sarebbe sicuramente un danno per un Giustizia che non voglia abbracciare in modo acritico un efficientismo fordista.

L’atto di impugnazione in caso di imputato assente potrà essere sottoscritto solo da difensore munito di specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.

Finalmente il giudice potrà sindacare il tempo dell’iscrizione sul registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. (art. 1, comma 9 lett. q) e ordinare la retrodatazione in caso di iscrizione tardiva per “ingiustificato e inequivocabile ritardo”.

Si dovrà fare in modo (non so come) che la mera iscrizione sul registro delle notizie di reato “non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

In tema di riduzione dei processi da celebrare molto opportuna sembra la nuova regola di giudizio in base alla quale il GIP deve sindacare la richiesta di archiviazione (ove “gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna”) e il GUP il rinvio a giudizio (art. 1, comma 9 lett. m) in questo modo si spera di resuscitare l’udienza preliminare che attualmente tamquam non esset.

Del tutto condivisibile la modifica dei presupposti per l’ammissione del giudizio abbreviato condizionato che dovrà essere ammesso ove “se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale”.

In dibattimento giustamente ritorna una sintetica esposizione sulle richiesta di ammissione delle prove ed il giudice è tenuto a comunicare il calendario di udienza di istruttoria fino alla discussione finale. Nei procedimenti a citazione diretta è prevista una udienza predibattimentale in camera di consiglio nella quale si potranno richiedere riti alternativi, ma il giudice potrà anche pronuncia sentenza di NLP se dagli atti del fascicolo del PM “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

In caso di patteggiamento a pena superiore a 2 anni l’accordo possa estendersi alle pene accessorie e alla confisca facoltativa (sarebbe opportuno potere concordare anche le sanzioni amministrative accessorie).

Eliminazione delle preclusione al concordato in appello previste dall’art. 599-bis c.p.p.

C’è insomma da essere ragionevolmente ottimisti.

Filippo Poggi