In questa sentenza appena depositata della Quinta Sezione Penale si afferma che anche il Gup può sempre prosciogliere applicando la speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis del codice penale, sulla base del dato testuale dell’art. 425 c.p.p. per cui all’esito dell’udienza preliminare il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando si tratti “di persona non punibile per qualsiasi causa”, attesa la superfluità del dibattimento.
In tal caso l’imputato prosciolto con la predetta formula conserva il diritto di proporre ricorso per cassazione, avverso una formula di proscioglimento che presuppone la sua penale responsabilità.
Filippo Poggi