Il giudice ha sempre l’obbligo di disporre la traduzione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa

Finalmente risolta (e molto brillantemente data la motivazione di altissimo livello, Est. Petruzzellis – PG Gaeta, Conforme) la vexata quaestio su chi spetti attivarsi in caso di imputato agli arresti domiciliari paq.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che qualora al giudice che procede sia comunicato dal difensore o venga comunque informato che l’imputato è agli arresti domiciliari per altra causa deve considerare l’imputato legittimamene impedito e disporne la traduzione se necessario con rinvio dell’udienza. Per converso l’imputato non ha alcun onere di richiedere al giudice della cautela l’autorizzazione ex art. 22 disp. att. c.p.p. (che resta una sua mera facoltà) per comparire avanti al giudice del processo per il quale non vi è misura cautelare.

La mancata traduzione dell’imputato e la celebrazione del processo in sua assenza comportano la nullità della sentenza.

Filippo Poggi