Il contraddittorio differito nella decisione sulla liberazione anticipato – Necessità della nomina di un difensore anche di ufficio in vista del reclamo al TS

In questa sentenza della Sezioni Unite appena depositata è stato rafforzato il contraddittorio nella fase esecutiva avanti alla magistratura di sorveglianza.

Il tema era quello del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che rigetta la richiesta di liberazione anticipata proposta dal condannato o dagli altri soggetti legittimati.

L’orientamento praticamente dominante era quello per cui il provvedimento di rigetto in caso di mancata nomina di un difensore di fiducia, doveva essere notificato al solo condannato.

Le Sezioni Unite valorizzando il richiamo all’art. 127 c.p.p. e l’interpretazione sistematica della norma hanno invece stabilito che in questo procedimento a contraddittorio differito, in caso di rigetto della istanza l’ordinanza deve essere notificata al difensore e se questo manca deve esserne nominato uno di ufficio con la conseguenza che trattandosi di impugnazione in senso tecnico il termine per il reclamo scade dopo 10 giorno dall’ultima delle notifiche. La decisione è stata assunta con la parere conforme della Procura Generale della Cassazione.

In quanto impugnazione il reclamo deve essere specificamente motivato ai sensi dell’art. 581 c.p.p. e per questo anche necessità che il condannato debba avere l’assistenza tecnica del difensore, anche  se questo reclamo come gli altri atti può essere sottoscritto personalmente dal condannato. La decisione sul reclamo spetta la Tribunale di Sorveglianza del cui collegio non può fare parte il magistrato che ha emesso il provvedimento oggetto di reclamo (argomento a favore della classificazione del reclamo quale mezzo di impugnazione).

La pronuncia stimola qualche considerazione più generale sulla impossibilità di ridurre il processo penale a quello civile anche per quanto riguarderà il nuovo processo telematico che in queste settimane è causa di gravi disfunzioni che incidono sul diritto di difesa: nel processo penale c’è uno spazio per l’autodifesa dell’indagato/imputato/condannato che è impensabile nel processo civile dove gli atti sono tutti compiuti a mezzo dei procuratori delle parti. Nel processo penale in buona sostanza l’imputato può fare quasi tutto anche da sé senza l’assistenza del difensore: tranne il ricorso per cassazione e gli interventi orali di fronte al giudice e l’esame dei testimoni, può impugnare le sentenza in appello, depositare liste testi, impugnare le ordinanza de libertate, chiedere revoche e modifiche delle misure cautelari ex art. 299 c.p.p. insomma l’assistenza tecnica è necessaria ma resta e per fortuna un grandissimo spazio assicurato alla auto difesa presidiato dall’art.111, comma 3 Costituzione che renderà sempre complessa la creazione di un processo penale telematico.

Filippo Poggi