Il cd codice rosso alla prova dei fatti ed altre note a margine

Le sentenze della Corte Edu con cui lo Stato italiano è condannato a causa degli erronei processi decisionali e motivazionali di tribunali e corti d’appello, nei casi di reati di violenza sessuale e violenza di genere contro le donne, non rappresentano più, ormai, casi isolati, ma un vero e proprio filone giurisprudenziale di Strasburgo. Seguendo quest’ultimo, ci troviamo a constatare una diffusa malpractice giudiziaria, che tende a fallire la ricostruzione e il verdetto processuale e, in molti casi, anche la protezione delle vittime in sede cautelare, a causa di pregiudizi e stereotipi sulle donne e sul ruolo al quale esse dovrebbero attenersi nella società – bias di genere che finiscono per inficiare, adulterandolo, il ragionamento giuridico alla base dell’assunzione e della valutazione della prova. Il contributo entra nel vivo di questa problematica, troppo a lungo ignorata dai giuristi italiani (Questione Giustizia 3/03/2023).

Faccio seguito all’articolo allegato per riportare quanto considerato durante il Gruppo di Lavoro sulla prova del reato di ‘femminicidio’ durante il corso della SSM con tema Scienza e Processo Penale.

In quell’occasione (16/02/2023) la Relatrice Cons. Sandra Recchione (seconda sezione penale della Suprema Corte) ha inviato i presenti a considerare l’importanza di una “attentissima analisi del rischio”, soprattutto in casi di crisi irreversibile della coppia con abbandono da parte della donna del domicilio coniugale, invitando i pm presenti a sentire sempre personalmente la persona offesa per “inquadrare correttamente la relazione” valutando il tasso di dipendenza indagato/persona offesa e con analisi della personalità dell’autore, affermando senza mezzi termini che le misure cautelari monitorie spesso potrebbero essere addirittura criminogene, quindi a valutare attentamente la possibilità di chiedere o applicare misure custodiali (arresti domiciliari o custodia in carcere) quindi adeguatamente contenitive. Inoltre a promuovere il prima possibile l’incidente probatorio per assumere in contraddittorio la testimonianza della persona offesa. La Relatrice ha anche molto apprezzato la norma che tra poco renderà obbligatoria la video registrazione delle deposizioni dibattimentali (auspicando che la ripresa debba inquadrare sempre anche chi pone le domande) e anche delle sit rese dalla persona vulnerabile, prove che potrebbero essere tanto determinanti da elevare significativamente il ricorso al giudizio abbreviato.

Filippo Poggi

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