I reati in materia di stupefacenti compatibili con l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. (anche la fattispecie ex art. 73, comma 5)

E’ stata appena depositata la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 24990/2020 di straordinaria utilità pratica, che dopo trent’anni dalla riformulazione dell’art. 62 n. 4 c.p. riconosce che detta attenuate è applicabile ai reati in materia di stupefacenti e compatibile anche il reato di cui all’art. 73, comma 5 del DPR N. 309/1990 senza che ciò comporti una doppia valutazione dello stesso elemento che riduce la gravità del fatto e quindi diminuisce la risposta sanzionatoria.

La ricorrenza della attenuante deve essere valutata dalla polizia giudiziaria (che si confronterà col pm) anche in sede di arresto facoltativo in flagranza e dal giudice ai fini della convalida incidendo ovviamente sulla gravità del fatto.

L’attenuante può essere applicata anche di ufficio ex art. 597, comma 5 c.p.p. nei giudizi in corso in fase di Appello e nel caso non sia stata richiesta nei motivi di impugnazione è necessario che la richiesta anche proposta in udienza consti a verbale.

Filippo Poggi

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