Guida in stato di ebbrezza sostituzione della pena ex art. 186, comma 9-bis cds e esecuzione della sanzione amministrativa

In questa sentenza appena depositata della Quarta Sezione Penale la Suprema Corte ha confermato la sentenza del GIP di Ravenna che applicando la pena per guida in stato di ebbrezza convertita in lavoro di pubblica utilità ha disposto la sospensione dell’esecuzione della sanzione amministrativa della patente di guida per la durata della metà rispetto a quanto determinato (ovvero la porzione che non dovrà essere eseguita in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità).

La sentenza non convince anche perché sembra dare per scontato che la statuizione di condanna non possa essere modificata: la norma prevede che il lavoro di pubblica utilità possa essere disposto dal giudice quando non vi sia espressa opposizione da parte dell’imputato, all’esito del dibattimento, del giudizio abbreviato, in caso di decreto penale di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti. Se in questi ultimi due casi è abbastanza evidente che la decisione sarà presto definitiva col passaggio in giudicato o l’esecutività (anche se nulla toglie che venga proposto ricorso per cassazione come nel caso in questione), non si riesce davvero a comprendere perché la sanzione amministrativa della sospensione della patente dovrebbe essere eseguita almeno pro quota in pendenza di appello o ricorso per cassazione, unico caso di sanzione eseguibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (le misure cautelari in materia sono come è noto di esclusiva competenza del Prefetto).

Quid juris in caso di assoluzione in appello? Si avrebbe una sanzione amministrativa eseguita anticipatamente in modo del tutto illegittimo. In violazione dell’art. 27 Cost. atteso che è ormai assodato che per la Corte Edu sanzioni molto incisive sulla libertà di circolazione attengono senz’altro alla “materia penale”.

E del resto il codice della strada prevede che la sentenza debbano essere comunicate dalla cancelleria delle giudice alla Prefettura competenze solo quando irrevocabili ex art. 220 cds.

In definitiva pare che in caso di giudizio dibattimentale o abbreviato la sanzione amministrativa della sospensione della patente non possa essere eseguita neppure in parte prima del giudicato. E lo stesso dovrebbe valere anche per gli altri riti anche se di fatto il passaggio in giudicato almeno statisticamente sarà di poco seguente alla pronuncia di condanna.

Del resto il codice ha previsto un intervento del solo giudice dell’esecuzione, anche di ufficio in deroga alla regola generale, (la cui decisione è  l’unica non sospesa in caso di ricorso per cassazione) per la riduzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente e per la revoca della confisca del veicolo, non pare ci sia spazio per altri interventi del giudice della cognizione.

Filippo Poggi