Guida in stato di ebbrezza e prova della responsabilità penale senza prove testimoniali

Una interessante sentenza della Quarta Sezione Penale che definisce un processo forlivese in cui l’istruttoria era stata condotta solo in modo cartolare.

Il giudice del Tribunale aveva revocato i testi del pm e deciso sulla sola base degli atti rappresentati dal verbale di accertamenti urgenti, dagli scontrini dell’etilometro, dal verbale di identificazione e dalla copia della patente. Era stato chiesto l’esame dell’imputata che tuttavia non era presente quindi il giudice emetteva immediatamente sentenza, confermata in appello.

Certamente coglie nel segno la motivazione della Corte Suprema quando afferma che nessun danno all’imputato poteva derivare dalla mancata ammissione/revoca di testi indicati nella sola lista del pm e che in caso delle circostanze favorevoli alla difesa dovessero emergere in dibattimento, era onere del difensore depositare una propria lista testi.

La sentenza rileva anche che l’acquisizione dei degli atti e la revoca dei testi era avvenuta senza che la difesa proponesse eccezioni verbalizzate.

Convince meno il punto della sentenza che rileva una nullità a regime intermedio nella ordinanza che revoca i testi ammessi di talché la parte presente dovrebbe immediatamente verbalizzare l’eccezione di difetto di motivazione al fine di coltivare in sede di appello l’impugnazione dell’ordinanza insieme alla sentenza.

Sono sempre più frequenti i ricorsi a motivazioni implicite ricavate dalla Corte Suprema anche in questo caso in cui è stata considerata corretta la decisione del giudice di appello di negare la messa alla prova in quanto della motivazione e dagli atti si evinceva un precedente per lo stesso reato, oltre alla gravità del fatto in considerazione del tasso alcolemico estremante elevato. Ragioni per la quali la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse una omessa motivazione su questo punto del gravame in sede di appello (prognosi negativa sulla capacità a delinquere).

Quindi contestare, eccepire immediatamente ma soprattutto verbalizzare e controllare sempre la correttezza della verbalizzazione. E’ nostro diritto e anche dovere.

Filippo Poggi